La questione della repressione e l'equivoco sul concetto dello stato di diritto

Periodicamente, in particolare negli ultimi anni, si ripropone, o viene riproposta pretestuosamente, la questione della Repressione dei movimenti cosiddetti antagonisti dando così luogo ad interpretazioni e analisi che si pongono, spesso, anche come criterio di metodo dell'azione ossia come strategia dell'agire politico.

La questione, in verità, è mal posta laddove si attribuisce un valore esclusivamente lessicale, e quindi formale, alla funzione storica dello Stato come tale.
Funzione immutata nel tempo laddove è riconducibile agli elementi sovrastrutturali quali quelli rappresentati dal Diritto.
Val la pena, quindi, comprendere la natura e, appunto la funzione, del Diritto, dei suoi limiti e della sua legittimazione come strumento di regolamentazione delle condotte umane e di coercizione.
La questione della Repressione è, per così dire, connessa intimamente con la funzione del Diritto.
Se da un lato il Diritto ha come scopo precipuo, ed evidente, quello della conservazione dell’ordine costituito dall'altro è altrettanto intuibile che il diritto è un fondamentale strumento di controllo e di “educazione” sociale.
Il diritto positivo nella tradizione occidentale non è frutto di rivelazione divina, almeno nella convinzione di chi scrive, ma è il risultato di una precisa e progressiva elaborazione ideologica, o se si preferisce, di un compromesso ideologico. Non può negarsi che l’attività, per così dire, di determinazione di quali comportamenti umani debbano ritenersi illeciti, e quindi vietati e punibili, viene comunemente fatta rientrare nella “politica criminale” che spetta, non a caso, al Potere Politico.
Il rapporto tra Potere Politico e politica criminale trova giustificazione, nei sistemi democratici, nella coerente e puntuale interpretazione del comune sentire sociale.
Appare evidente che l’esercizio di tale potere conserva la propria legittimità nei limiti della corrispondenza con il comune sentire sociale. Siamo, appunto, nel campo dell’interpretazione del diritto, luogo, secondo taluni, “dei disaccordi più antichi e più violenti” sia perché i suoi problemi si legano ai temi più controversi della filosofia e dell’etica sia perché essa ha innegabili implicazioni sociopolitiche.
La capacità, o la volontà del Legislatore di interpretare il comune sentire sociale è la misura ed il criterio che giustifica la cogenza dei precetti normativi. Presupposto logico dell’esistenza di un comune sentire sociale è l’esistenza di un’identità culturale e ideologica o, quantomeno, di un’affinità culturale e ideologica.
In mancanza di questa identità non vi è neppure un sentire sociale comune e la funzione ermeneutica è del tutto vana. Il Diritto in tal caso è espressione di una sola parte sociale o del suo pensiero.
Appare, quindi, comprensibile che il Diritto, in quanto funzione d’interessi particolari, di classe o di Stato o di gruppi di Stati, non sia dato una volta per tutte ma muti al mutare delle esigenze rappresentate da quegli interessi.
Si svela, dunque, il contenuto effimero, per non dire evanescente, di concetti quali l’universalità dei diritti umani e delle libertà dell’uomo e, di riflesso, del concetto di “Stato di Diritto”, quasi a rappresentare, con questa enunciazione, una sorta di condizione sociale acquista una volta per tutte. Una condizione idealistica coincidente solennemente con quella di civiltà giuridica quale obiettivo raggiunto dai Sistemici Democratici. Gli avvenimenti ricondotti, con rara superficialità, al “terrorismo internazionale” ha imposto, gioco forza, non solo un ripensamento di questi concetti e di questi principi, e della loro consistenza, ma ha confermato il valore strumentale, per così dire, del diritto, riaffermando quest’ultimo come funzione variabile di esigenze storiche e sociali inevitabilmente mutevoli. L’imperatività delle norme di diritto, nazionale o internazionale, segna il passo alle emergenze quotidiane variamente ricondotte alla sicurezza nazionale degli Stati. L’effetto è quello di una costante “fluttuazione” dei limiti dei diritti, individuali e collettivi, anch’essi tutelati dal Diritto, nazionale ed internazionale, con una conseguente indeterminatezza del confine tra il lecito e l’illecito.
Emblematica è la legislazione in materia di terrorismo che si è succeduta in quest’ultimo lustro. Sul finire dell’anno 2001, a seguito dell’attentato alle Torri Gemelle di New York, pressoché tutti gli ordinamenti giuridici occidentali hanno modificato le proprie norme introducendo quelle, che si pensava, fossero strumenti idonei a contrastare il terrorismo internazionale (art. 270 bis e seguenti c.p. italiano). Modificazioni che hanno tuttavia mostrato, in sede giudiziaria, inadeguatezza sotto il profilo dell’indeterminatezza della precisione legislativa ossia l’incapacità di descrivere quali condotte umane fossero penalmente rilevanti e comprese nel concetto di terrorismo. La difficoltà del Legislatore italiano nell’individuare una norma idonea a codificare la condotta “terroristica” non deriva certamente da un deficit conoscitivo ma piuttosto dall’imbarazzo di definire una condotta illecita compromettendo anche la tutela dei propri interessi e, quindi, del proprio agire quotidiano. Ampliando le condotte definibili come terroristiche si corre il rischio di inibire le condotte degli Stati e dei Governi.
La natura e la funzione del Diritto nazionale appare, d'altronde, inalterata al mutare del colore politico del Governo di turno. A conferma della sua caratteristica “sovrastrutturale” che appunto è immutata. Nella società capitalistica, per sua definizione divisa in classi, l’ordinamento giuridico, inteso come insieme di norme, altro non è che lo strumento pratico di organizzazione, di regolamentazione – e anche repressione sociale – e quindi non può che avere la medesima natura “di classe”. L’ordinamento giuridico italiano è ancora accademicamente definito come “borghese”- come borghese è qualificata la democrazia rappresentativa attuale – proprio in quanto espressione della necessità di soddisfare e tutelare gli interessi particolari della classe sociale che detiene il potere politico e quindi espressione del pensiero economico della borghesia intesa non solo come classe sociale ma anche come modello sul quale è organizzata e gestita la struttura economica e sociale attuale. Al variare delle contingenze di classe variano le condizioni di Diritto.
La graduale evoluzione delle fasi del capitalismo hanno, tuttavia, imposto una puntuale trasformazione del concetto di Stato nazionale e delle “nuove” funzioni che è chiamato a svolgere. Non più solo strumento di “oppressione di una classe da parte di un’altra” ma anche agente e rappresentante degli interessi del capitalismo finanziario in concorrenza con gli altri Stati nella competizione internazionale. Trasformazione che ha inevitabilmente coinvolto l’elaborazione del supporto ideologico e fra questi il Diritto. Non è un caso che se da un lato gli ordinamenti giuridici nazionali, ossia dei singoli Stati, appaiono sempre più sollecitati, vicendevolmente, ad un progressivo adeguamento e avvicinamento, dall’altro si verificano contemporaneamente contrasti sul piano del diritto internazionale ossia sulla condivisione delle norme che debbono, o dovrebbero, presiedere alla mediazione degli antagonismi fra gli Stati. Gli Stati operano, puntualmente e coerentemente alla propria funzione storica, come agente degli interessi economici e finanziari dominanti.
Queste considerazioni, frutto di un’analisi sul campo, per così dire, confermano che il Diritto - quale strumento di controllo sociale e, nella sua applicazione pratica, di repressione – è concentrato sugli equilibri internazionali capaci di influire sulla competizione fra Gruppi imperialisti piuttosto che sull'agire sociale nazionale.
Non è un caso che proprio l'elaborazione legislativa, e giurisprudenziale, si sia sviluppata, nell'ultimo decennio, sulle misure di contrasto “al terrorismo internazionale” rivelando, con ciò, il carattere vitale, per il sistema produttivo attuale, della preservazione degli interessi del capitale imperialista.