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martedì, 5 Novembre 2024

«Il comunismo per noi non è uno stato di cose che debba essere instaurato, un ideale al quale la realtà dovrà conformarsi. Chiamiamo comunismo il movimento reale che abolisce lo stato di cose presente. Le condizioni di questo movimento risultano dal presupposto ora esistente»

[K. Marx]

Il preposto di fatto: come penalizzare i lavoratori e renderli penalmente perseguibili

Il Tri­bu­na­le di Udi­ne, chia­ma­to a indi­vi­dua­re le respon­sa­bi­li­tà del­la mor­te di Loren­zo Parel­li, stu­den­te impe­gna­to nel­lo sta­ge scuo­la lavo­ro in una fab­bri­ca, ha con­dan­na­to a 3 anni di reclu­sio­ne l’operaio inca­ri­ca­to quel gior­no di affian­ca­re lo sta­gi­sta, a 2 anni e 4 mesi il tutor azien­da­le che in quel gior­no era assen­te dal lavo­ro cau­sa covid, pat­teg­gian­do infi­ne una mul­ta di 23 mila euro con la pro­prie­tà del­la azien­da.

Giu­sti­zia è fat­ta? A noi sem­bra pro­prio di no fer­mo restan­do che non ci sarà sen­ten­za per ripor­ta­re in vita un gio­va­ne di 18 anni che, attra­ver­so uno sta­ge, era cer­to di acqui­si­re com­pe­ten­ze e cono­scen­ze per tro­va­re un impie­go rispon­den­te al suo tito­lo di stu­dio.

Ora non entre­re­mo nel meri­to di que­sta sen­ten­za con­sa­pe­vo­li che a paga­re non saran­no quan­ti han­no pen­sa­to a que­sti assur­di sta­ges che dovreb­be­ro par­ti­re inve­ce di labo­ra­to­ri sco­la­sti­ci moder­ni, effi­cien­ti e fun­zio­nan­ti per accom­pa­gna­re poi stu­den­ti e stu­den­tes­se nel­le azien­de sen­za esse­re impie­ga­ti diret­ta­men­te nel­le atti­vi­tà pro­dut­ti­ve maga­ri in sosti­tu­zio­ne di qual­che dipen­den­te a tem­po deter­mi­na­to o per alleg­ge­ri­re i cari­chi di lavo­ro sem­pre meno soste­ni­bi­li.

Le nor­me in mate­ria di sta­ges non sem­pre sono sta­te rispet­ta­te e pro­va ne sia­no gli stu­den­ti dece­du­ti in azien­da o infor­tu­na­ti­si.

Sareb­be da rimet­te­re in discus­sio­ne pro­prio lo sta­ge tra scuo­la e lavo­ro alla luce di tan­te testi­mo­nian­ze dei diret­ti inte­res­sa­ti che evi­den­zia­no le innu­me­re­vo­li cri­ti­ci­tà e con­trad­di­zio­ni di que­sta alter­nan­za. Ma una revi­sio­ne, inspe­ra­ta visti gli orien­ta­men­ti del Gover­no, neces­si­te­reb­be di inve­sti­men­ti nel­la scuo­la.

Voglia­mo sof­fer­mar­ci sul­la figu­ra del pre­po­sto ricor­dan­do che in mol­ti luo­ghi di lavo­ro la respon­sa­bi­li­tà del dipen­den­te in mate­ria di salu­te e sicu­rez­za vie­ne anche barat­ta­ta con bri­cio­le sala­ria­li o con la pro­mes­sa di un avan­za­men­to di car­rie­ra.

Stan­do alle nor­me il pre­po­sto rive­ste il ruo­lo di sen­ti­nel­la (un ter­mi­ne mili­ta­re che descri­ve i luo­ghi di lavo­ro come del­le caser­me dove la cie­ca obbe­dien­za la fa da padro­na) del­la sicu­rez­za e di soli­to vie­ne indi­vi­dua­to nel capo squa­dra.

Ma anco­ra più nume­ro­si sono i casi nei qua­li il pre­po­sto vie­ne rite­nu­to tale anche sen­za alcun inca­ri­co for­ma­le, è il cosid­det­to pre­po­sto di fat­to con­si­de­ra­to respon­sa­bi­le in con­cor­so e al pari del dato­re in caso di infor­tu­ni e mor­ti sul lavo­ro e soven­te sen­za ade­gua­ta for­ma­zio­ne e coscien­za del­le sue respon­sa­bi­li­tà.

A distan­za di un anno dal­la sen­ten­za che puni­va il Rap­pre­sen­tan­te dei lavo­ra­to­ri alla sicu­rez­za giu­di­can­do­lo par­te inte­gran­te del­la sicu­rez­za azien­da­le quan­do inve­ce è, o dovreb­be esse­re, una figu­ra con­flit­tua­le con il dato­re elet­to o nomi­na­to dai lavo­ra­to­ri a tute­la del­la loro salu­te e sicu­rez­za, qual­che rifles­sio­ne va fat­ta pro­prio sui pre­po­sti di fat­to sen­za dimen­ti­ca­re che oggi Il Rap­pre­sen­tan­te dei lavo­ra­to­ri alla sicu­rez­za è pri­va di rea­le pote­re con­trat­tua­le e vie­ne con­ce­pi­to da sin­da­ca­ti con­cer­ta­ti­vi all’in­ter­no del­la filie­ra del­la sicu­rez­za azien­da­le.

Per­ché le sen­ten­ze in Cas­sa­zio­ne fan­no giu­ri­spru­den­za e il lavo­ra­to­re anzia­no, con mag­gio­re espe­rien­za, vie­ne con­si­de­ra­to cor­re­spon­sa­bi­le in caso di even­ti infor­tu­ni­sti­ci anche quan­do ese­gue ordi­ni e non ha alcun ruo­lo nel­la filie­ra del­la sicu­rez­za azien­da­le. Ci chie­dia­mo come sia pos­si­bi­le in una squa­dra ope­ra­ia che un lavo­ra­to­re anzia­no pos­sa inter­rom­pe­re la pro­du­zio­ne quan­do un gesto del gene­re potreb­be dare adi­to a prov­ve­di­men­ti disci­pli­na­ri, san­zio­ni e licen­zia­men­to.

Cre­dia­mo quin­di oppor­tu­no che i lavo­ra­to­ri e le lavo­ra­tri­ci sia­no mes­si a cono­scen­za dei rischi deri­van­ti dal rico­pri­re il ruo­lo di pre­po­sto sapen­do al con­tem­po che in caso di infor­tu­nio il lavo­ra­to­re anzia­no potreb­be esse­re rite­nu­to in ogni caso respon­sa­bi­le al pari del dato­re solo in base alla sua espe­rien­za e sen­za mai pren­de­re in esa­me la mera subal­ter­ni­tà ai supe­rio­ri.

Il pre­po­sto, desi­gna­to o di fat­to, deve infat­ti:

  1. sovrin­ten­de­re e vigi­la­re sul­l’os­ser­van­za da par­te dei sin­go­li lavo­ra­to­ri dei loro obbli­ghi di leg­ge e in caso di ina­dem­pien­za infor­ma­re subi­to i supe­rio­ri;
  2. veri­fi­ca­re che solo i lavo­ra­to­ri for­ma­ti sia­no pre­sen­ti nei luo­ghi di lavo­ro sen­za ave­re alcu­na oppor­tu­ni­tà di appu­ra­re la effet­ti­va pre­sen­za degli stes­si ai cor­si for­ma­ti­vi (e in assen­za di cor­si resta del tut­to impo­ten­te);
  3. richie­de­re l’os­ser­van­za del­le misu­re inti­man­do l’abbandono del posto di lavo­ro o la zona peri­co­lo­sa sal­vo poi non esse­re mini­ma­men­te tute­la­to in caso di ritor­sio­ne del dato­re di lavo­ro per ave­re bloc­ca­to una pro­du­zio­ne;
  4. infor­ma­re i lavo­ra­to­ri espo­sti al rischio di un peri­co­lo gra­ve e imme­dia­to anche se non è nel suo pote­re chie­de­re e rice­ve­re imme­dia­ta­men­te dpi, non è nel­le sue pos­si­bi­li­tà sug­ge­ri­re cam­bia­men­ti pro­dut­ti­vi a tute­la del­la salu­te sua e dei col­le­ghi.

Il pre­po­sto di fat­to sal­va allo­ra i dato­ri dal­le loro respon­sa­bi­li­tà in caso di infor­tu­ni e inci­den­ti sul lavo­ro ne rispon­de in sede civi­le e pena­le. Sarà il caso di pren­de­re atto di que­sta situa­zio­ne e apri­re una sta­gio­ne ver­ten­zia­le per rive­de­re le nor­ma­ti­ve, le respon­sa­bi­li­tà in caso di infor­tu­ni e mor­ti sul lavo­ro non pos­so­no rica­de­re sul­le figu­re più bas­se, ricat­ta­bi­li e sen­za effet­ti­vo pote­re per sal­va­re dai loro com­pi­ti di for­ma­zio­ne e pre­ven­zio­ne i ver­ti­ci azien­da­li.

Da https://delegati-lavoratori-indipendenti-pisa.blogspot.com/2024/11/il-preposto-di-fatto-come-penalizzare‑i.html

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